Il principio dichiarato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli nella decisione 7, depositata il 16 febbraio 2006, è il seguente: la spedizione per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento di un avviso d’accertamento Ici non garantisce il Comune sul buon fine della notifica, a meno che la ricevuta non sia sottoscritta dal destinatario o da un suo familiare convivente. Nel caso trattato dalla Ctp, la documentazione depositata in giudizio dal Comune resistente faceva evincere che l’avviso d’accertamento oggetto del contenzioso era stato, sì, spedito per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma la relativa cartolina di ricevimento risultava sottoscritta da persona diversa dal destinatario dell’atto o da un familiare convivente di questi. Attestato che agli operatori degli Uffici tributi dei Comuni è consentito, da disciplina Ici, adottare la procedura semplificata della spedizione per posta della notificazione degli atti impositivi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, trattandosi di un istituto giuridico la procedura che il Comune attiva deve in ogni caso consentire che l’atto (notifica) giunga a conoscenza del destinatario.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".