In tema di dichiarazione dei redditi congiunta, ciascuno dei due coniugi, a separazione avvenuta, in relazione ad un accertamento tributario o alla sua liquidazione mantiene posizione autonoma o distinta. Lo sostiene tributaria regionale del Lazio – sentenza 49/38/06, depositata il 15 marzo 2006 – che ha escluso la possibilità d’applicare la responsabilità solidale come decretata dal principio di solidarietà fissato dall’articolo 17 della legge 114/77. osserva che in virtù della circostanza che dal febbraio 1998 s’è dichiarata la nullità del matrimonio, il richiamato articolo 17 della legge 114 è inapplicabile con effetto ex tunc.
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