Accertamenti bancari senza limiti
Pubblicato il 13 febbraio 2008
E’ valido l’accertamento induttivo fondato sulle movimentazioni bancarie dei figli del contribuente, anche se la contabilità della sua attività risulta regolare e il tenore di vita non è incompatibile con il reddito che egli ha denunciato. Così si esprimono i giudici di legittimità con sentenza 2843 del 7 febbraio 2008. Si legge nella decisione: “L’articolo 32 del dpr 600 del ’73 attribuendo all’ufficio delle imposte il potere di procedere ad accertamenti bancari, prevede espressamente una presunzione legale a carico del contribuente, ciò che comporta una vera e propria inversione dell’onere della prova, in forza della quale egli è tenuto a giustificare i vari movimenti bancari e a dimostrare che gli stessi sono estranei al suo reddito, non essendo a lui di fatto riferibili”. E’ del 7 febbraio scorso anche la pronuncia di Cassazione 2847: pur in buona fede perché, ad esempio, l’accordo simulatorio è avvenuto fra terzi, i contribuenti che assolvono meno Iva perché hanno in contabilità fatture per operazioni inesistenti, devono corrispondere l’imposta per intero; infatti, “la semplice buona fede della frode altrui non è un valido alibi”.