Abuso di diritto, basta l’artificiosità dell’operazione
Pubblicato il 19 febbraio 2009
L’Autrice si sofferma sulle recenti pronunce delle Sezioni unite della Corte di Cassazione in materia di abuso di diritto (sentenze 30055, 30056 e 30057 del 2008). Nel commentarle, osserva che il concetto sembra essere stato ampliato tanto da ricomprendervi qualsiasi scelta fiscalmente vantaggiosa priva di ragioni economiche apprezzabili. Ciò anche alla luce del fatto che nelle sentenze indicate non vi è traccia di quella preliminare valutazione dei fatti che, invece, caratterizza altre due sentenze della sezione tributaria, la n. 25374 del 2008 e la n 1465 del 2009. Il presupposto da cui muovono le Sezioni unite è proprio l’artificiosità delle operazioni, che viene addotto come elemento noto e controverso. In tali circostanze, recitano all’unisono le sentenze, “
il carattere elusivo dell’operazione può d’altro canto agevolmente desumersi, senza necessità di alcuna ulteriore indagine di fatto, sulla base della compiuta descrizione che se ne rinviene in atti (in specie nella stessa sentenza impugnata) e, soprattutto, dalla esplicita valutazione proveniente dallo stesso legislatore”, che con il comma 6-bis dell’articolo 14 Tuir ha introdotto, dal 1992, una esplicita disposizione di contrasto. Le Sezioni unite partono proprio da questo presupposto e si allineano al concetto di abuso elaborato dalla Corte Ue, secondo cui quest’ultimo appare caratterizzato dalla compresenza di un doppio requisito: lo sviamento rispetto allo scopo di una norma o di un principio e l’esistenza di ragioni essenzialmente fiscali. Dunque, in conclusione, con le sentenze in oggetto, le Sezioni unite hanno voluto affrontare, per la prima volta, in modo sistematico l’esistenza di un generale principio antiabuso, la fonte della sua applicabilità all’ordinamento tributario, il rapporto con l’articolo 23 della Costituzione e la correlazione con le altre specifiche norme antielusive.