Ai fini della compilazione di Unico, le plusvalenze realizzate in seguito alla vendita di un immobile detenuto da meno di cinque anni, costituiscono un reddito diverso da indicare al netto al rigo RL 18, ad eccezione del caso in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari. Sono soggette a tassazione anche le cessioni di immobili pervenuti al cedente per donazione, qualora il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dell’immobile da parte del donante e la vendita da parte del donatario, non sia maggiore dei cinque anni.
Nel caso in cui il bene oggetto di cessione determina plusvalenze tassabili, si può preferire una tassazione forfetaria del 20% da comunicare al notaio che effettua il rogito. Le plusvalenze relative ad aree fabbricabili non sono assoggettabili a tassazione forfetaria poiché sempre rilevanti ai fini del reddito. Qualora invece, l’immobile venga ceduto da un soggetto privo di partita Iva è fondamentale che l’operazione non venga classificata come reddito d’impresa, in quanto la plusvalenza verrebbe tassata e si verrebbero a creare violazioni nella tenuta delle scritture contabili.
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