Diramata ieri, la lettera-circolare (Prot. LG/004315) alle aziende di credito che enuncia i consigli dell’Abi sulla legge di conversione del dl 223, rivolge alle consociate dell’Associazione bancaria italiana il primo importante suggerimento di comunicare opportunamente al cliente se esista un giustificato motivo per la variazione unilaterale delle condizioni praticate, esplicitando chiaramente quale sia il giustificato motivo che induce la banca alla variazione dei tassi o dei prezzi e dando, così, massima attenzione alla trasparenza. Sulle modalità di comunicazione, la circolare propone l’invio di una lettera o l’utilizzazione degli strumenti di comunicazione periodica alla clientela, come l’estratto conto, purché sia riportata ed evidenziata ad inizio testo la formula della “proposta di modifica unilaterale” del contratto. O può utilizzarsi la posta elettronica, ove pattuito con il cliente. La comunicazione deve avvenire con un preavviso minimo di trenta giorni. Alla sua scadenza, decorre l’operatività della variazione. Le nuove norme, fa notare l’Abi, non s’applicano alle pattuizioni contrattuali che prevedono tassi, condizioni e spese indicizzati, né alle modifiche frutto di una trattativa con il cliente. Interessano, allora, solo le modifiche unilaterali “per giustificato motivo”, che, in relazione al rapporto tra la banca e il cliente, potrebbe essere identificato con “qualsiasi accadimento sopravvenuto alla conclusione del contratto, sia con riguardo ai mutamenti delle condizioni soggettive del cliente o della banca sia con riferimento a situazioni oggettive”.
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