Il decreto legislativo correttivo dell'Ires ha introdotto l'articolo 109, comma 3-bis del Tuir, a norma del quale le minusvalenze realizzate che riguardano strumenti partecipativi non rientranti nel regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del TUIR, non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti durante il periodo di imposta di realizzo né durante il precedente.
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