770 semplificato: ammesso l’invio in parti separate
Pubblicato il 02 luglio 2008
Giovedì 10 luglio è l’ultimo giorno utile per la presentazione del modello 770 Semplificato da parte dei sostituti d’imposta che, nell’anno 2007, hanno erogato ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto. Assonime, data la vicinanza del termine di invio, con la circolare n. 44 del 30 giugno ha voluto segnalare le principali novità del modello, indicandone i punti di maggiore criticità. Il modello 770 Semplificato, analogamente a quello ordinario, può essere inviato solo on-line dal sostituto d’imposta oppure tramite un intermediario. Il modello si può presentare diviso in due parti: una parte con frontespizio e certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e prospetti connessi; l’altra, oltre che con il frontespizio, con le comunicazioni dati di lavoro dipendente e assimilati e i relativi prospetti. Si deve riportare il codice fiscale di colui che presenterà la restante parte della dichiarazione: nel caso sia lo stesso sostituto d’imposta, egli dovrà indicare il proprio codice fiscale in entrambi gli invii. Per trasmettere separatamente i prospetti ST e SX è necessario che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo. Le comunicazioni dei dati relativi al lavoro dipendente e redditi assimilati sono suddivise in quattro sezioni (Parte A,B,C,D). I dati di queste comunicazioni sono riepilogati nel prospetto SS, di nuova istituzione, suddiviso in tre sezioni: la prima, riporta il codice fiscale del soggetto che effettua l’invio; la seconda, i dati riassuntivi dei redditi di lavoro dipendente; la terza, le ritenute relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e diversi.