Un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'invio per la precompilata arriva con una Faq del 16 febbraio 2016.
Tra le spese funebri da comunicare all’Agenzia delle entrate - decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016 - oltre alle spese relative all’attività delle pompe funebri, non si devono comunicare le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi.
Ciò per evitare che l'adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l’Agenzia delle entrate non è a conoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa e l’evento funebre.
Dunque, l’obbligo di comunicazione delle spese funebri all’Agenzia è solo per i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.
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