30 settembre, i pensionati con divieto di cumulo dichiarano i redditi da lavoro autonomo

Pubblicato il 23 settembre 2010 L’Inps, con il messaggio n. 23710 del 21 settembre 2010, avvisa i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2009 - soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo per tale anno - che entro il 30 settembre 2010 sono tenuti a presentare una dichiarazione (è disponibile anche il modello mod. 503-Aut) con i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2009. Questo per il calcolo del conguaglio sulle quote di pensione non cumulabili con i redditi di lavoro autonomo.

Nel messaggio sono forniti tutti i chiarimenti sui soggetti esonerati dall’obbligo.

Viene, inoltre precisato che:

- i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali;

- il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Per chi omette la dichiarazione è prevista la sanzione consistente nel versamento all’Istituto dell'ammontare di un anno di pensione.
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