30 giorni al praticante per il trasferimento ad altro studio
Pubblicato il 22 aprile 2011
Con la circolare n.
1057 del 21 aprile 2011, il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro fornisce interpretazione dell'articolo 7 del Regolamento sul praticantato (D.M. 2 dicembre 1997).
Si spiega che il trasferimento del praticante, consulente del lavoro, da uno studio all'altro deve concludersi entro 30 giorni dalla cessazione della pratica presso lo studio di provenienza anche in caso di trasferimento in altra provincia, pena cancellazione del tirocinante dal registro dei praticanti.
Pertanto, l'interessato ha 30 giorni di tempo per espletare tutte le procedure previste dall’articolo 7 citato, tra cui la comunicazione al Consiglio provinciale di appartenenza.