30 giorni al praticante per il trasferimento ad altro studio

Pubblicato il 22 aprile 2011 Con la circolare n. 1057 del 21 aprile 2011, il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro fornisce interpretazione dell'articolo 7 del Regolamento sul praticantato (D.M. 2 dicembre 1997).

Si spiega che il trasferimento del praticante, consulente del lavoro, da uno studio all'altro deve concludersi entro 30 giorni dalla cessazione della pratica presso lo studio di provenienza anche in caso di trasferimento in altra provincia, pena cancellazione del tirocinante dal registro dei praticanti.

Pertanto, l'interessato ha 30 giorni di tempo per espletare tutte le procedure previste dall’articolo 7 citato, tra cui la comunicazione al Consiglio provinciale di appartenenza.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy