Le nuove norme sulla territorialità Iva delle prestazioni di servizi - vicine ad essere operative in Italia a ridosso dell’imposto adeguamento alle direttive europee in materia, specie la 2008/08/Ce – non prevedono particolari criteri per le prestazioni di trasporto di merci per conto delle imprese, mentre specifiche istruzioni programmano per il trasporto di beni ai privati. Tutte le prestazioni di servizi ricadranno comunque nella regola base per cui il luogo dell’operazione sarà il Paese di stabilimento del committente, indipendentemente dalla natura del trasporto.
Per il committente impresa italiana, la prestazione è territoriale in Italia; per il committente impresa estera, la prestazione non è territoriale in Italia e non rileva neppure ai fini del plafond. Se la prestazione si realizza tra soggetti stabiliti nell’Ue, prestatore e committente dovranno dichiararne l’importo negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
Per i trasporti di beni commissionati da chi non rivesta la qualifica di soggetto passivo dell’Iva (un privato), la territorialità sarà ancora, come attualmente, disciplinata da criteri differenti a seconda che si tratti di trasporti intracomunitari o meno: i trasporti non intracomunitari si considereranno effettuati nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa; i trasporti intracomunitari si considereranno effettuati nel territorio dello Stato se vi hanno inizio.
Sul trasporto dei passeggeri, è stabilito nel nuovo articolo 7-quater, lettera b), del Dpr 633/72, che continui ad essere territorialmente rilevante nello Stato in cui si svolge materialmente. Per i trasporti internazionali, va soggetta ad Iva la tratta eseguita nel territorio nazionale.
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