1 luglio 2014. Tasse sulle rendite finanziarie al 26 per cento

Pubblicato il 03 luglio 2014 Il Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (c.d. “Decreto Irpef”), dal titolo “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 95, nell’articolo 3 (Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria), comma 1, stabilisce l’aumento delle rendite finanziarie nella misura del 26 per cento.

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1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento.

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L’aumento opera dall’1 Luglio 2014.

Esclusi gli aumenti per i titoli dei Paesi Wl.

La tassazione dei redditi da capitale (dividendi, cedole e interessi di conti correnti, depositi bancari e postali), dei redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie e dei i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate, fissata finora al 20%, passa perciò al 26 per cento per la gran parte degli strumenti finanziari, indipendentemente dalla data di emissione del titolo sottostante, ad eccezione dei titoli di stato italiani e dei Paesi esteri aderenti alla “White list”. Nel dettaglio, si tratta di:

- interessi su titoli di stato di Paesi White list,
- interessi su titoli di enti territoriali di paesi White list,
- capital gain su titoli di stato di paesi White list,
- capital gain su titoli di enti territoriali di paesi White list e
- fondi pensione.

Vecchie e nuove aliquote.

Così, gli interessi su Etf e Etc e su conto corrente, conto deposito, obbligazioni corporate, passano dal 20 per cento al 26 per cento. Allo stesso modo, capital gain su obbligazioni corporate, capital gain azionari, capital gain su Etf e Etc passano al 26 per cento dal 20 per cento, come pure dividendi azionari, prodotti derivati e fondi comuni di investimento e Sicav.

n.b. - Resta ferma al 12,5% la tassazione dei titoli pubblici italiani e dei titoli equiparati emessi da organismi internazionali, così come quella delle obbligazioni emesse da Stati esteri White list e da loro enti territoriali.

Gli strumenti colpiti dall’innalzamento dell’aliquota fiscale sono dunque:

- conti correnti;
- conti deposito;
- fondi comuni di investimento;
- Etf e Etc;
- obbligazioni corporate;
- azioni;
- certificati e derivati.

Circolare 19/E/2014.

Una circolare agenziale da poco emanata, la n. 19 del 27 giugno 2014, offre i consueti primi chiarimenti interpretativi, dettagliando le novità introdotte dal Decreto legge n. 66/2014, con particolare riguardo agli aspetti che interessano la realtà operativa degli intermediari finanziari e i risparmiatori.

Vi leggiamo una specificazione: la nuova aliquota del 26% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014 (ad esempio, ai dividendi percepiti dal 1° luglio 2014, facendo riferimento esclusivamente alla data di incasso dei detti utili e non attribuendo rilevanza alla data di delibera degli stessi).

In altri termini, a tutti quei redditi di capitale per i quali il diritto a percepirli ovvero ad esigerne il pagamento sia sorto dal 1° luglio.

Restano, invece, assoggettati alla vecchia imposta sostitutiva del 20% tutti i redditi connessi ad un diritto a percepirli che sorge fino al 30 giugno 2014.

Assicurazioni.

Per quanto riguarda le assicurazioni, la nuova tassazione si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti.

Monitoraggio fiscale (quadro RW).

In seguito all’abrogazione dell’obbligo di effettuazione della ritenuta, i sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicheranno le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive soltanto dietro specifico incarico del contribuente. In caso contrario, il contribuente dovrà compilare il quadro RW (restano comunque esonerati dall’obbligo i contribuenti che detengono conti correnti e depositi bancari all’estero di valore inferiore a 10mila euro).

Affrancamento.

In questa nuova situazione di aumento delle rendite finanziarie, sarebbe vantaggioso ricorrere all’istituto dell’affrancamento, procedura che, in caso di variazioni penalizzanti al regime fiscale, permette all’investitore di contenere il danno economico. Con esso, infatti, il risparmiatore congela la situazione fiscale al 30 giugno, di modo che gli interessi maturati fino a quel momento siano tassati al 20% (come da vecchia tassazione).

L’affrancamento si attiva solo su richiesta del cliente, che deve espressamente attivarsi con il proprio intermediario.

ATTENZIONE! Ci si può avvalere dall’affrancamento fino al prossimo 30 settembre.

Entro questa data, i risparmiatori che detengono titoli quali azioni quotate in mercati regolamentati, nel regime del risparmio amministrato, potranno comunicare per iscritto al proprio intermediario finanziario l'intenzione di affrancare i plusvalori latenti alla data del 30 giugno 2014.

La convenienza dell’operazione di affrancamento, che ha la prerogativa di far ricadere il maggior carico fiscale sulle plusvalenze che matureranno d’ora in avanti (a partire, cioè, dal 1° luglio 2014), dipende da valutazioni oggettive (presenza di rilevanti minusvalenze e/o plusvalenze latenti in portafoglio) e soggettive (aspettativa in merito all'andamento dei prezzi dei titoli).

Non ha problemi, sotto questo aspetto, l’investitore che detiene fondi comuni di investimento - l’affrancamento sarà automatico e non sarà necessaria nessuna operazione dell’intermediario - o titoli di stato.

Norme e Prassi

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Decreto legge del 24 aprile 2014, n. 66
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2014, n. 19
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