1° gennaio 2011: time out per le vecchie regole Iva
Pubblicato il 27 dicembre 2010
A decorrere dal 1° gennaio 2011 entrano in vigore nuove regole sulla territorialità Iva di alcune prestazioni di servizi. I servizi culturali, artistici, scientifici e le altre prestazioni, indicate nell'articolo 7-quinquies del Dpr n. 633/72, saranno guidate dalla natura del servizio e dalla soggettività passiva (o meno) del destinatario della prestazione. Le novità riguardano anche le prestazioni nell’ambito di fiere ed expo, le quali, dunque, rileveranno nello Stato del committente soggetto passivo ai fini dell'imposta, in applicazione della regola generale per i rapporti cosiddetti B2B (business to business). Le prestazioni verso privati, non soggetti passivi, continuano ad essere assoggettate ad imposta nello Stato di esecuzione della prestazione.
Sempre in tema Iva è da ricordare che a partire dal 2011 sarà obbligatoria la schedatura anagrafica e l’archiviazione delle operazioni sopra i 3.600 euro – al lordo Iva - effettuate verso soggetti che non richiedono fattura (in caso di soggetti Iva che richiedono fattura la soglia è 3mila euro).
Ex articolo 21 del decreto legge n. 78/2010, sono escluse dalla comunicazione, tramite Entratel o Fisconline ed effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, le operazioni già oggetto di monitoraggio, ad esempio non vanno comunicate le importazioni e le operazioni relative a cessioni di
beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione,
riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cosiddetti Paesi black
list. A proposito di quest’ultime operazioni, è da evidenziare che fino al 31 gennaio 2011 si potranno rettificare o integrare le prime comunicazioni inviate nel 2010.
E non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto
di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ex articolo 7 del Dpr 605/1973, n. 605, nonché le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione effettuate fino al 30 aprile 2011.
In merito alle compensazioni a decorrere dal 1° gennaio 2011 varrà il nuovo limite alla compensazione in ipotesi di esistenza di debiti sopra i 1.500 euro iscritti a ruolo e non tempestivamente versati.
Infine, si sottolinea l’abolizione del limite massimo dei 10mila euro per le sanzioni del 3% sul reverse charge in assenza di frode. Pertanto, scaduto il periodo transitorio (2008-2010) tali violazioni non beneficeranno più del limite e saranno soggette alla sanzione piena.