Un solo ruolo per più debitori
Pubblicato il 30 ottobre 2008
La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure verso soggetti diversi. E’ quanto stabilisce l’articolo 127 del Dpr n. 917/1986 e quanto conferma il principio espresso dai giudici tributari – Ctp Torino, pronuncia
385/07 depositata il 28 giugno 2008 – che precisa come il creditore non abbia diritto ad esigere da tutti i debitori solidali, in via contemporanea ed indipendente, il soddisfacimento da parte di ognuno dell’intero credito vantato. Egli ha invece titolo, in caso di solidarietà passiva, per rivolgersi a tutti i coobbligati congiuntamente per ottenere da ognuno la quota spettante, o specularmente ad uno solo di essi per l’intero importo, nel qual caso il debitore escusso potrò rivalersi sui coobbligati per ottenere il rimborso dell’eccedenza versata.