Ultimi controlli in vista dei versamenti del 5 agosto

Pubblicato il 30 luglio 2009

La proroga dei versamenti di Unico 2009 è prevista per il prossimo 5 agosto per tutti quei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il differimento è stato disposto dal Dpcm 4 giugno 2009 ed è realizzabile attraverso il pagamento della maggiorazione dello 0,4%.

Al prossimo appuntamento col Fisco, dunque, le società semplici, le società di persone ed i soggetti equiparati, nonché le persone fisiche, saranno chiamate a versare l’Irpef e l’Irap nel caso in cui il pagamento non fosse stato effettuato nel corrente mese di luglio. Irpef ed Irap, in particolare, andranno pagate dai soggetti indicati o a saldo, con una maggiorazione dello 0,4%, oppure come prima rata sempre applicando la maggiorazione. Per il versamento, sia in un’unica soluzione, sia a rate, i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati al pagamento con la modalità telematica e con il modello F24, mentre i non titolari di partita IVA possono avvalersi, sempre con il modello F24 , della trasmissione telematica oppure del pagamento presso gli uffici postali, gli istituti di credito ed i concessionari.

In vista della sopra ricordata scadenza, i contribuenti si trovano, proprio in questi giorni, a fare i conti con le istruzioni rilasciate nel frattempo sull’argomento e sono, così, alle prese con assestamenti, verifiche e controlli. In particolare, la novità che rispetto al passato richiede una maggiore attenzione è quella che riguarda la disciplina relativa alle spese di rappresentanza e di vitto e alloggio. Il riferimento è alle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 agli articoli 108 e 109 del Tuir, al decreto ministeriale del 19 novembre 2008 a alla più recente circolare dell’agenzia delle Entrate n. 34/E del 13 luglio, proprio in materia di modifiche al regime di deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di rappresentanza. Il quadro a disposizione dei contribuenti sembra ora quasi completo e impone alcuni approfondimenti soprattutto in relazione alla corretta applicazione delle spese di rappresentanza sia ai fini Iva che delle imposte dirette, e all’individuazione delle spese di vitto e alloggio.

Le spese di rappresentanza, secondo le Entrate, sono deducibili solo se generano un ritorno economico a chi le sostiene, dunque, se sono coerenti con l’attività commerciale svolta. Il decreto 19/11/2008 ha fissato i criteri di inerenza e congruità, specificando che costituiscono spese di rappresentanza: le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate attività promozionali; le spese per feste, ricevimenti ed eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali; le spese per feste organizzate in occasione di fiere ed eventi simili e le spese sostenute per convegni e seminari. Tali spese sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento e sono commisurate all’ammontare dei ricavi provenienti dalla gestione dell’impresa e risultanti dalla dichiarazione dei redditi in misura pari ad alcune precise percentuali degli stessi ricavi (l’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; lo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; lo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni).

Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio, si rinvia alle modifiche introdotte dal Dl 112/2008, secondo il quale sono integralmente deducibili le spese sostenute dai dipendenti e dagli amministratori, mentre quelle sostenute dai soci di società di persone sono deducibili nella misura ridotta del 75%.

Roberta Moscioni

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