Transazione fiscale in tre copie
Pubblicato il 08 gennaio 2009
Con la risoluzione n. 3/E/2009, l’agenzia delle Entrate spiega che la nuova procedura della transazione tra contribuenti e Fisco prevista nel concordato preventivo dall’articolo 182 ter della legge fallimentare riguarda sia i crediti tributari chirografari che quelli assistiti da privilegio. Pertanto, sono inclusi i tributi “amministrati dalle agenzie fiscali”, mentre sono esclusi quelli locali e l’Iva. L’Irap è compresa in quanto, pur generando un gettito non erariale, è amministrata dal Fisco. Inoltre, nel documento di prassi si specifica che la presentazione all’agenzia delle Entrate e al concessionario della copia della proposta di transazione fiscale nel concordato preventivo non deve avvenire lo stesso giorno del deposito della domanda al Tribunale, ma può avvenire anche in un momento successivo. Questa è l’interpretazione che il Fisco dà alla locuzione “
contestualmente al deposito presso il tribunale” (contenuta al secondo comma del citato articolo 182 ter della legge fallimentare). Anche se per l’Agenzia “è interesse dell’istante assicurare la contestualità prevista dal legislatore”, in quanto decorre dalla data di presentazione della domanda all’ufficio competente dell’agenzia delle Entrate e al concessionario della riscossione il termine dei 30 giorni concesso a questi due soggetti per effettuare gli adempimenti previsti dalla legge fallimentare, consistenti nella certificazione dell’entità del debito fiscale da tenere presente per l’operazione.