Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 158 del 10 luglio 2006 è stato pubblicato il consueto comunicato del ministero dell’Economia e delle finanze che fissa al 2,38% il saggio di interesse al netto della maggiorazione del 7%, portando così al 9,83% il tasso di interesse da applicare sui ritardati pagamenti rateali nelle transazioni commerciali. Nel caso di commercio di “prodotti alimentari deteriorabili”, la maggiorazione prevista è di 9 punti percentuali e, così, sulle more si pagheranno gli interessi dell’11,83%. Il nuovo valore, che segna un aumento dello 0,58% rispetto al precedente (9,25%), si riferisce al periodo che va dal 1° gennaio a fine giugno 2006. Il nuovo regime degli interessi moratori sui tardivi pagamenti si applica sulle transazioni commerciali derivanti da contratti conclusi dall’8 agosto 2002 e comporta automaticamente l’obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi di mora, senza una formale costituzione in mora. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del pagamento oppure, se questo non è stabilito nel contratto, decorsi 30 giorni:
- dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore;
- dalla data di ricevimento delle merci o da quella di prestazione del servizio, quando non è certa la data di ricevimento del documento;
- dalla data dell’accettazione ai fini dell’accertamento della conformità di merce e servizi alle previsioni attuali se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
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