Con un'interpretazione estensiva alle norme del codice ambientale, la Cassazione - sentenza n. 1839 del 7 novembre 2008 – ha statuito che anche i materiali e le sostanze che derivano involontariamente da un processo di produzione di servizi, come i cosiddetti “slops” (miscele di idrocarburi che residuano nelle pompe utilizzate per le operazioni discarico di prodotti petroliferi dalle navi alle cisterne portuali), possono essere classificati come “sottoprodotti”, uscendo così dal novero dei “rifiuti”.
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