La nota delle Dogane n. 1949/IV/2005 del 13 luglio 2005, sostiene che il principio di cui all'articolo 7 del dl n. 269/2003, in base al quale la sanzione amministrativa è applicata alla società o all'ente titolare del rapporto obbligatorio dal quale discende la violazione tributaria, non esclude di poter considerare la sussistenza, a carico della persona fisica che ha materialmente agito, degli elementi dell'imputabilità, della colpevolezza e della contestuale assenza di errori scusabili.
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