Società di comodo, bonus mini-Comuni

Pubblicato il 04 gennaio 2007

Per le società che detengono beni in Comuni con meno di mille abitanti, per effetto del comma 326 dell’articolo unico della Finanziaria 2007 (che interviene nella normativa delle società di comodo), è stato ridotto all’1% il coefficiente che determina i ricavi presuntivi per detenzione di partecipazioni e crediti e al 10% il coefficiente che determina i ricavi presuntivi per detenzione di altre immobilizzazioni (diverse dagli immobili). Nell’articolo si sottolinea, in proposito, la necessità di chiarire il significato di partecipazioni “situate” in piccoli Comuni, poiché in alcuni casi, come per i crediti da finanziamento, è difficile capire se i crediti sono collocati in un Comune con meno di mille abitanti o la società che li vanta sarà ubicata in tale Comune. Stessa difficoltà si pone nel caso di beni mobili materiali “viaggianti” o beni immateriali, che non possono essere collocati in un luogo fisico. Altre variazioni in conseguenza del comma 109 dell’articolo unico della Finanziaria 2007, vedono la riduzione del coefficiente di ricavi presuntivo dal 6% al 4% per gli immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti, e dal 6% al 5% per gli immobili accatastati A/10 (uffici).

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