La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 221 del 2009 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata sulla presunta retroattività dell’articolo 36, comma 4-ter del Dl 248/07 (legge 31/08).
La disposizione censurata stabilisce che: «la cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse». In merito la Consulta ricorda quanto espresso nella pregressa sentenza 58 del 2009 ribadendo che la disposizione censurata non contiene una «norma retroattiva» o una «sanatoria di atti già emanati», ma «dispone per il futuro», comminando, per le cartelle prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della nullità, la quale non era invece prevista in base al diritto anteriore.
Gioia Lupoi
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