In vista della prossima scadenza per la presentazione dei modelli 730 e data la novità di quest’anno che vede i professionisti affiancarsi ai Caf nel ruolo di assistenti fiscali dei contribuenti, l’agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 13 del 2006, che prevede l’obbligo per i professionisti, che decidono di svolgere l’assistenza fiscale per i modelli 730, di rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nella dichiarazione rispetto alla documentazione. Con tale attestazione di correttezza di oneri deducibili e detraibili, di detrazione d’imposta e di scomputo delle ritenute d’acconto, il contribuente verrà messo al riparo da eventuali contestazioni da parte delle Entrate attraverso rettifiche automatiche (art. 36-bis e 36-ter, Dpr 600/73). Inoltre, in base alle circolari 12/E/2005 e 13/E/2006, per gli “sconti” per figli a carico di cittadini extra-comunitari occorre riconoscere esclusivamente le deduzioni risultanti dalla certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta. Sempre secondo la circolare 12/E/2005, il professionista che presta l’assistenza fiscale deve controllare, tra l’altro, la misura della detrazione degli interessi passivi sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale. Mentre, secondo quanto già affermato nella circolare 15/E/2005, le Entrate confermano che la verifica sull’esistenza della qualità di familiare a carico non deve essere svolta da chi presta l’assistenza fiscale, ma fa fede, per le deduzioni familiari, quanto dichiarato dal contribuente.
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