Non possono essere considerate esenti, ai fini Iva, le prestazioni che vengono effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche, ma solo quelle destinate alla diagnosi, alla cura, alla profilassi ed alla guarigione di malattie o problemi di salute. Saranno, quindi, imponibili le prestazioni di medicina legale con oggetto le perizie e le consulenze sullo stato fisico e dirette a fornire pareri (ad esempio per ammettere un soggetto ad un dato trattamento pensionistico). Questo principio è stato esaminato dalla circolare Assonime n. 33 del 16.6.2005.
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