Tra le novità previste dalla Manovra estiva un posto rilevante è occupato dallo scudo fiscale: cioè dalla possibilità di rimpatriare e regolarizzare le attività finanziarie illecite detenute all’estero attraverso il pagamento di un’imposta (5% dell’importo che si vuole regolarizzare). L’emersione delle attività estere è, però, consentito solo nel caso in cui esse siano riportate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Cioè, vi deve essere stata una violazione della normativa sul monitoraggio, che obbliga i contribuenti ad indicare l’investimento estero nel modello Unico, per poter legittimare l’azione di rimpatrio. La precisazione è stata resa dall’agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2002 (applicabile anche alla nuova versione dello scudo fiscale), dove si legge che tutti gli investimenti all’estero da cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia devono essere indicati nel quadro RW, anche se nell’anno di riferimento non hanno prodotto redditi, ma sono suscettibili di produrli. Tale obbligo di iscrizione nel quadro RW decade nel caso in cui il bene oggetto dell’investimento non è suscettibile di produrre redditi nel nostro Paese. Riguardo alle attività finanziarie si precisa, invece, che gli investimenti in attività finanziarie devono sempre essere indicati nel modulo RW, in quanto sempre suscettibili in astratto di produrre redditi imponibili in Italia (titoli o partecipazioni in società estere).
Tra i problemi che devono essere affrontati da coloro che vogliono aderire allo scudo fiscale per il 2009 vi è quello di valorizzare l’attività finanziaria che si vuole rimpatriare. Facendo riferimento alla Dl 350/2001, articolo 14, comma 5-bis, si stabilisce che relativamente alle attività finanziarie rimpatriate, diverse dal denaro, si deve considerare come costo fiscalmente riconosciuto: il costo d’acquisto documentato e in mancanza l’importo risultante da una dichiarazione sostitutiva; l’importo indicato nella dichiarazione riservata. Il riferimento al valore normale, invece, del costo d’acquisto permette di applicare la sanatoria a valori sia inferiori che superiori al costo d’acquisto, ferma restando, però, l’impossibilità di eccedere l’effettivo limite del valore normale.
Roberta Moscioni
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