Per i consumatori una tutela in cerca di interpretazione

Pubblicato il 18 gennaio 2009 L’analisi offerta dall’autrice è incentrata sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette che, per effetto della direttiva 29/2005/CE, allarga la tutela dei consumatori oltre i confini del fenomeno strettamente pubblicitario coinvolgendo le possibili condotte di professionisti relativamente a promozione, vendita o fornitura di beni e servizi. Dunque, la novità normativa fa discendere l’illiceità di una pratica commerciale dalla sua difformità rispetto ad un parametro di diligenza definito in relazione alle ragionevoli aspettative che i consumatori possono nutrire sulla competenza e attenzione del professionista nel suo settore di attività secondo i principi di correttezza e buona fede oggettiva. Altro requisito per qualificare una pratica scorretta è l’idoneità ad alterare indebitamente il processo decisionale del consumatore. Ma la figura del professionista, quale soggetto cui imputare la pratica commerciale scorretta, di fatto si sovrappone a quella dell’operatore pubblicitario referente tipico di un messaggio pubblicitario nella pregressa disciplina. Pertanto, il richiamo della norma al professionista priva gli operatori dei precedenti punti di riferimento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sanzioni tributarie. Cassazione: legittima la deroga al favor rei

22/01/2025

Ccnl Metalmeccanica pmi Confapi. Welfare

22/01/2025

CCNL Metalmeccanica pmi Confapi - Dichiarazione comune del 17/1/2025

22/01/2025

Principali novità Iva 2025

22/01/2025

Persone fisiche residenti e dividendi di fonte estera. Quale tassazione?

22/01/2025

Trattenimento in servizio nella PA solo con performance ottima o eccellente

22/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy