Non duplicabili le voci di danno

Pubblicato il 18 maggio 2009
Il giudice, in materia giuslavoristica, non deve mai duplicare il risarcimento del danno non patrimoniale attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici dovendo, in ogni caso, individuare il discrimine tra meri pregiudizi non risarcibili e danni che vanno risarciti all'esito di una congrua valutazione. E' quanto statuito dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 10864 del 12 maggio scorso.
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