Nodo indeducibilità Irap per le aree dei fabbricati strumentali

Pubblicato il 24 luglio 2009

Chiarito, con circolare 39/E/2009, che l’Amministrazione non intende reintrodurre il legame tra Irap e Ires, anche perché non è permesso dalla legge 244/07, resta il nodo sull’ammortamento dei terreni pertinenziali e la quota dei leasing immobiliari riferita agli stessi. In un comunicato stampa del Cndcec, il presidente Siciliotti si dice moderatamente soddisfatto dalle indicazioni agenziali venute dal recente documento 39/E, che “escludono la trasformazione delle limitazioni di deducibilità previste ai fini Ires in surrettizie presunzioni ai fini Irap” e aggiunge che sicuramente "...altre precisazioni arriveranno sul tema della deducibilità della quota di ammortamenti riferibili alle aree su cui insistono fabbricati”. La nuova questione riguarda in sostanza l’indeducibilità generica, ossia non limitata alle imposte sui redditi, ai fini Irap del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, ex articolo 36, comma 7, del Dl 223/2006: “si ritiene che l'indeducibilità del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, operi anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap” (circolare 36/E/2009).

Dunque, tale valore, determinato con le regole forfetarie stabilite dai commi 7 e 7-bis del citato articolo 36, non è deducibile neppure dall'imponibile Irap.

Intanto, si attende per la prossima settimana la deposizione dell’ordinanza della Consulta che sancisce la costituzionalità dell’Irap.

Gioia Lupoi

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nuova Sabatini Capitalizzazione: al via le domande

01/10/2024

Sicurezza sul lavoro, il ruolo del preposto

01/10/2024

Confisca per equivalente e concorso di persone: applicazione secondo le SU

01/10/2024

Nuovo tasso per agevolazioni alle imprese da ottobre 2024

01/10/2024

Superbonus 110%, regole operative per le comunicazioni antifrode

01/10/2024

Processo telematico con accettazione automatica dei depositi

01/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy