Il nuovo articolo 147, comma 1, della Legge fallimentare, recita: “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente a uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, produce anche il fallimento dei soci pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”. Il dichiarato principio, applicandosi, dunque, alle società in nome collettivo (Snc) ed alle società in accomandita (Sas e Sapa), comporta l’esclusione del fallimento dell’unico azionista di una Spa e dell’unico quotista di una Srl, responsabili limitatamente alle ipotesi specifiche in materia di pubblicità e conferimenti. Il comma 2 del citato articolo dispone, invece, il limite temporale per la dichiarazione di fallimento, che scade ad un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche nelle ipotesi di scissione, trasformazione e fusione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati.
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