2008, con l’articolo 1, comma riaperto i termini per la rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola, posseduti al 1° gennaio 2008 da soggetti che non svolgono attività d’impresa. I contribuenti che hanno già effettuato la rivalutazione in base alle precedenti disposizioni e intendono procedere ad una nuova rideterminazione del costo di acquisto, dovranno versare l’imposta sostitutiva sull’intero nuovo valore e potranno chiedere il rimborso della sostitutiva versata precedentemente senza compensazione né vincoli temporali alle istanze di rimborso.
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