Nel calcolo dello scostamento da studio entra il territorio
Pubblicato il 11 dicembre 2009
La Ctp Milano, con la sentenza
252/18/09, ricorda che nell'accertamento sulla base degli studi di settore, rientrando nell'area degli accertamenti analitico-induttivi, si determina una sorta di inversione dell’onere in capo all'ufficio. Dal momento che si è rilevata l’oggettiva approssimazione degli studi, che ha portato il Legislatore a disporre – legge 133/2009 – che dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore debbano essere elaborati su base regionale o comunale, la realtà territoriale in cui ha sede l’azienda accertata deve essere presa in considerazione. Pertanto, è illegittima, secondo i giudici della Ctr, la rettifica basata sul solo scostamento del dichiarato rispetto al presunto ricavo emerso dallo studio.