Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 14469 del 2008 - “L'esistenza del contratto di transazione, dovendo essere provata per iscritto, non può essere desunta da mere presunzioni semplici”. In particolare, la prova della risoluzione consensuale del contratto non può desumersi dalla sola circostanza che il locatore ed il conduttore, prima della scadenza della locazione, si siano accordati in merito alle modalità di riconsegna dell'immobile.
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