Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4110/06, ha precisato le caratteristiche peculiari dell’appalto di manodopera secondo la nuova definizione contenuta nella legge Biagi.
Ai sensi dell’articolo 29, decreto legislativo n. 276/03, l’elemento che distingue l’appalto dalla mera somministrazione di prestazione di lavoro è “l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore” e cioè la natura imprenditoriale della prestazione dedotta nel contratto.
Un ulteriore elemento distintivo è l’ “assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio d’impresa”, oltre che l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, quando nel contratto hanno scarso rilievo gli strumenti necessari per l’esecuzione dell’opera ed ha invece rilevanza la prestazione di manodopera.
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