L’art. 1 comma 445 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio) non ha innovato la legislazione che disciplina la materia ispettiva, se non mediante disposizioni che prevedono una maggiorazione degli importi sanzionatori, collegati alle violazioni lesive della sicurezza e della degnità dei lavoratori. Comune puntualizzato dalla circolare n. 2 del 2019 dell’INL, in applicazione del principio tempus regit actum, le maggiorazioni si applicano per le violazioni commesse a decorrere dal 01/01/209. La circolare precisa che, in caso di illecito permanente (ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019), il momento temporale di commissione della violazione va individuato con la cessazione della condotta anti-doverosa. L’accesso ispettivo o il verbale unico di accertamento interrompono la permanenza dell’illecito.
Va premesso che l’applicazione della specifica sanzione amministrativa per lavoro nero, definita maxisanzione, e prevista dall’art. l’articolo 3 del D.L. n. 12/02, conv., con mod., dalla L. n. 73/02, presuppone lo svolgimento della prestazione in regime di subordinazione, il cui accertamento, è rimesso al personale ispettivo.
L’art. 22 comma 2 dal D.lgs. n. 151/15 ha modificato il precedente regime sanzionatorio di cui all’art. 4 della L. n. 183/10, basato su un importo fisso e una maggiorazione variabile e in luogo di quest’ultimo meccanismo ha introdotto un regime sanzionatorio articolato per fasce.
L’applicazione delle fasce è condizionata dall’entità dei giorni di effettivo impiego in nero del lavoratore.
Le fasce sanzionatorio sono le seguenti:
L’art. 22 comma 3 quinquies del D.lgs. n. 151 cit. prevede che, in caso di irrogazione della c.d. maxisanzione, non trovano applicazione le sanzioni per omessa comunicazione di assunzione, per omessa consegna della lettera di assunzione e per omesse registrazioni sul libro unico del lavoro.
L’art. 1 comma 445 lett. d) della L. n. 145/18 stabilisce che gli importi sopra detti sono tutti aumenti del 20%.
Il procedimento sanzionatorio richiede l’adozione della diffida di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 124/2004. Tale atto consente la regolarizzazione delle violazioni riscontrate con irrogazione della sanzione nel minimo edittale.
Esemplificativamente, in caso di occupazione di un lavoratore in nero per dieci giornate troverà applicazione la prima fascia sanzionatoria, che prevede una sanzione editale minima di €. 1.500,00, maggiorata del 20%, quindi per un totale di €. 1.800,00.
Medesima maggiorazione del 20% è stata prevista per le sanzioni di cui all’art. 18 del D.L. n. 276/2003. Il riferimento riguarda, in particolare modo, l’esercizio di attività di somministrazione lavoro in carenza di autorizzazione e la conclusione di contratti di appalti e/o di distacco non genuini.
Originariamente le fattispecie erano presidiate da sanzione penale: ammenda di €. 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Per effetto del D.lgs. n. 8/16 di depenalizzazione, le fattispecie predette sono state sottoposto a sanzione amministrativa, con un sistema di calcolo articolato anche qui per fasce. L’applicazione del regime sanzionatorio non soggiace alla procedura di diffida ex art. 13 D.lgs. n. 124 cit. ed è descritto nella circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 2018.
Va evidenziato che l’art. 2 comma 1-bis del D.L. 12 n. 87/18, conv., con mod., dalla L. n. 96/18 (c.d. decreto dignità) ha reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta, punito con la pena dell'ammenda di €. 20 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Nel caso in cui venga accertata la commissione di tale reato, l’applicazione di tale pena, mediata da procedimento di prescrizione ex art. 15 D.lgs. n. 124 cit., si cumula con l’irrogazione della sanzione amministrativa, maggiorata come detto del 20%.
La maggiorazione del 20% è stata prevista anche per le violazioni in materia di distacco transnazionale. In particolare vengono in rilievo le seguenti violazioni.
La maggiorazione delle sanzioni del 20% si applica anche alle violazioni degli obblighi di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.
Per quanto concerne le ferie si rileva che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. La violazione di tale norma è punita dall'art. 18 bis comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, con un sistema sanzionatorio progressiva, basato sul numero dei lavoratori coinvolti o sul periodo di durata dell’illecito.
La durata media dell'orario di lavoro non può mai superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Tuttavia la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, con la puntualizzazione che i contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare tale periodo fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
Sono presidiate da sanzioni amministrativa, quantificata anche in tale ipotesi per fasce di lavoro o per periodo di durata dell’illecito, le violazioni dei diritto del lavoratore:
L’art. 1 comma 445 lett. d) della L. n. 145 cit. prevede inoltre un aumento del 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Tale maggiorazione riguarda tanto gli illeciti amministrativi, quanto quelli penali. Inoltre ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Le maggiorazioni sopra descritte vengono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per avere commesso gli stessi illeciti. Si ritiene che tale aggravio sanzionatorio sia applicabile nella misura in cui il primo procedimento sia stato definito con ordinanza ingiunzione non opposta ovvero con sentenza irrevocabile che accerti la responsabilità amministrativa o penale del trasgressore/contravventore.
La Legge n. 145 cit. stabilisce che una parte delle maggiorazioni sanzionatorie devono essere destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.
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