L’Agenzia spiega le novità del bollo sugli estratti di conti e libretti

Pubblicato il 22 dicembre 2012 Dal 1° gennaio 2012, la misura dell'imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e dei libretti di risparmio è pari alla misura annua (rapportata in base ai giorni di rendicontazione, 365 di regola e 366 per l’anno bisestile) di:

- 34,20 euro, se il cliente è una persona fisica;

- 100 euro, se è diverso da persona fisica;

- nulla, per la rendicontazione dei “conti di base” offerti alle fasce svantaggiate di clientela.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48 del 21 dicembre 2012, illustra la nuova l’imposta di bollo - in vigore dal 2012 - applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Le novità sono state apportate dal decreto salva Italia (Dl 201/2011) e attuate con decreto Mef del 24 maggio 2012. Nella circolare vengono definiti soggetti all’imposta e modalità di calcolo, per le quali sono forniti esempi.

Alcune novità e precisazioni.

L’estratto conto o il rendiconto si considera in ogni caso inviato una volta l'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

Per l'esenzione di conti e libretti intestati a persone fisiche con saldo complessivo non superiore a 5mila euro, la giacenza è data dalla media dei saldi giornalieri contabili, considerando anche i libretti al portatore (rileva la natura soggettiva anche del portatore del libretto, se diverso dal soggetto che ne ha richiesto l'emissione). In caso di esenzione, resta fermo l’effetto sostitutivo previsto dalla nota 3-ter all’articolo 13. Sul tema si chiarisce che con più rapporti di differente periodicità di rendicontazione, deve essere considerata anche la giacenza media dei rapporti non rendicontati e che la liquidazione in occasione della rendicontazione periodica non richiede alcun conguaglio a fine anno.

L’applicazione dell’imposta proporzionale è prevista nella misura dell’1 per mille annuo, per il 2012, e dell’1,5 per mille annuo, negli anni successivi, anche relativamente a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. La Legge di Stabilità, dal 2013, fissa un tetto di euro 4.500 per i clienti non persone fisiche. Sull’argomento prodotti finanziari, è chiarito che:

- il calcolo per il minimo e il massimo considera tutti i prodotti del cliente, ragguagliandoli ai giorni rendicontati;

- se si hanno più rapporti devono essere considerati una sola volta i giorni dei periodi sovrapposti;

- si deve verificare se al 31 dicembre (o alla chiusura del rapporto) l'imposta applicata sia almeno del minimo.
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