L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 39 del 22 luglio 2009, fornisce spiegazioni su quanto espresso nella circolare 36/E/2009 (Modifiche alla determinazione della base imponibile Irap – Ulteriori chiarimenti) in merito al principio di inerenza da seguire ai fini dell’applicazione dell’Irap. La nuova circolare, che si è resa necessaria per le proteste avanzate da molte associazioni di imprese e professionisti, ribadisce quanto sostenuto nella pregressa circolare 36 e aggiunge alcune precisazioni.
In sintesi:
- il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili nella considerazione che i componenti imputati a conto economico sono normalmente caratterizzati dall’attinenza all’attività della società (se un costo non attiene all'attività d'impresa, ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto solo perché civilisticamente imputato al conto economico);
- non si è inteso reintrodurre il legame tra Irap e Ires, anche perché non sarebbe possibile farlo dopo l'abrogazione dell'articolo 11-bis del Dlgs 446/1997;
- l’inerenza dei componenti negativi può essere considerata senz’altro sussistente anche ai fini dell’Irap se sono dedotti importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l’applicazione delle imposte sul reddito;
- ai costi dedotti integralmente o in misura superiore "l'Amministrazione non potrà opporre le forfetizzazioni del Tuir", che "nel sistema dell'Irap non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestare l'inerenza dei costi dedotti".
Gioia Lupoi
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