La rottamazione-bis rispetta la Costituzione

Pubblicato il 02 marzo 2019

La questione di legittimità avanzata dalla Regione Toscana sulla rottamazione bis è manifestamente infondata.

È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 32 del 1° marzo 2019.

L’ente subentrante ad Equitalia non si trovi ad avere un pesante arretrato

La Consulta ribadisce quanto detto per la prima rottamazione (nella sentenza 29/2018), conseguente allo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia (ad eccezione di Equitalia giustizia spa), con l’attribuzione delle relative funzioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Ossia che:

- la finalità principale perseguita dal legislatore è quella di evitare che l’ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della riforma strutturale;

- “si è in presenza, pertanto, di una riforma di sistema, sia pure limitata nel tempo, avente ad oggetto specificamente la riscossione mediante ruoli; una procedura caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una disciplina centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati", rispetto alla quale non può assumere rilievo il fatto che siano coinvolte anche le imposte “proprie” delle Regioni.

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