Il dl c.d. "milleproroghe" contiene una disposizione interpretativa secondo la quale la proposta di concordato può essere presentata tanto dall'imprenditore in stato di crisi quanto da quello insolvente. L'equiparazione è ospite dell'articolo 36 del dl 273/05, pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" n. 303 del 30 dicembre, già in vigore.
La riforma dei fallimenti non ha ancora collocazione in "Gazzetta Ufficiale". Essa letteralmente trasforma il concordato fallimentare, che diviene uno strumento assai utile per la risoluzione della crisi d'impresa, alternativo o consequenziale proprio al concordato preventivo.
Farà presto capolino nel nuovo ordinamento delle procedure concorsuali italiano l'esdebitamento del fallito (già salda realtà in Inghilterra): l'imprenditore, all'esito del fallimento, verrà liberato dai debiti residui verso i creditori concorsuali rimasti insoddisfatti.
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