La Fondazione studi del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro, nel principio n. 8, entra nel merito di alcuni punti critici in tema di Tfr, nello specifico si argomenta sulla portabilità del montante ad un fondo diverso. spiega che l’articolo 14, comma 6, del Dlgs 252/05 ha abbassato da 2 gli anni minimi di permanenza in un fondo pensione per poter esercitare la portabilità senza che siano intervenute cause che, oggettivamente, giustifichino il trasferimento. Nel silenzio della norma, la decorrenza, secondo , parte dalla data di iscrizione e non dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della riforma.
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