Con sentenza n. 3916 del 18 febbraio scorso, la Cassazione ha spiegato che l'assegno di mantenimento non deve essere ridotto se l'azienda dell'obbligato è in crisi. In base a tale assunto è stato respinto il ricorso di un imprenditore che versava circa 2 mila euro alla ex moglie e altri 2 mila per i figli e che chiedeva una riduzione dell'assegno poiché era stato estromesso dalla guida dell'azienda. Determinante nella decisione il fatto che l'imprenditore avesse altre fonti di reddito, fra cui alcuni immobili locati.
In base ad altra decisione della Cassazione, la n. 593 del 2008, viene precisato che, nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, devono essere considerati anche i lavori in casa in quanto l'attività casalinga contribuisce a formare il reddito ed il tenore di vita della famiglia stessa.
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