Con sentenza n. 5508 del 6 marzo scorso, la Cassazione ha statuito che, nel processo tributario, la costituzione dell'amministrazione finanziaria sana la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del contribuente, con efficacia retroattiva. La sanatoria degli atti, che si determina per il raggiungimento del loro scopo, si applica anche nel caso in cui la costituzione del Fisco sia avvenuta al solo fine di far rilevare al giudice l'errore commesso dal contribuente. Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, l'amministrazione finanziaria aveva contestato che il ricorso del contribuente non era stato notificato al competente centro di servizio; tale circostanza, per la Cassazione, non determinava l'inammissibilità del ricorso in quanto il Fisco stesso si era costituito in entrambi i gradi del giudizio, sostenendo anche la legittimità della pretesa fiscale.
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