Con riferimento all’applicazione dei trattati sulle doppie imposizioni, una società statunitense cui diverse società titolari di brevetti (licensors) hanno attribuito il diritto a concedere, in sub licenza, a soggetti terzi, tali brevetti, chiede quale sia il regime fiscale da applicarsi alle royalties che ad essa sono state corrisposte dai sublicenziatari italiani. Nel caso di specie, sostiene l’Amministrazione finanziaria con risoluzione 86 di ieri, la società statunitense non può considerarsi beneficiario effettivo del reddito, poiché assume la veste di intermediario tra i sublicenziatari italiani e i licensors. Di conseguenza, non trovando applicazione tra l’Italia e lo Stato di residenza della società statunitense, sui pagamenti deve applicarsi la maggiore ritenuta del 30% prevista dall’articolo 25, comma 4, del Dpr 600/73.
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