Il ministero del Lavoro, nella nota protocollo n. 1759/2006, rispondendo alla richiesta di chiarimenti formulata dalla direzione regionale del lavoro del Veneto in merito alle norme sulla decadenza dei trattamenti previdenziali e assistenziali, afferma che il lavoratore che rifiuti un’offerta di lavoro decade dal beneficio dell’indennità che sta fruendo (cigs, disoccupazione o mobilità), a prescindere dal fatto che l’offerta sia riferita a un rapporto a tempo indeterminato o determinato o a una durata minima. In primo luogo, il Ministero precisa che la norma di decadenza configura una disciplina generale che si applica in tutte le ipotesi in cui il lavoratore sia destinatario di trattamenti previdenziali o di sussidi legati allo stato di disoccupazione o in occupazione. In merito al rifiuto dell’offerta del lavoro, spiega poi il Ministero, deve sussistere un vincolo di congruità: il rifiuto deve riguardare un’offerta di lavoro congrua con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore; esso deve derivare da un comportamento cosciente e volontario del lavoratore. Inoltre, il rifiuto deve riguardare un’offerta di lavoro di livello retributivo che non può essere inferiore del 20% dell’ultima retribuzione mensile lorda del lavoratore e non deve essere vincolato alla tipologia dell’offerta di lavoro nè a una durata minima.
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