IMU statale no, IMU comunale sì. Caos mini imposta

Pubblicato il 05 dicembre 2013 Un decreto legge – il n. 133, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 281, del 30 novembre 2013 – reca “Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia”, rendendo di fatto subito operativa l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013 per le abitazioni principali (e pertinenze) non di pregio, ovvero gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’esenzione coinvolge i fabbricati rurali a uso strumentale e i terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (anche non coltivati, ma posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

Di conseguenza, la copertura porta straordinariamente (solo, cioè, per quest’anno) gli acconti Ires ed Irap dovuti dalle società del settore finanziario e assicurativo al 128,5 per cento e l’aliquota Ires al 36 per cento. In più, gli intermediari finanziari sono tenuti ad anticipare il versamento dell’imposta sostitutiva relativa al risparmio amministrato.

L’imposta non è dovuta neppure per:

a. unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b. alloggi assegnati da Iacp o da enti di edilizia residenziale pubblica;
c. casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale o divorzio;
d. l’unico immobile posseduto e non locato dagli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia;
e. immobili che i Comuni hanno equiparato all’abitazione principale.

ATTENZIONE - Eppure, molti contribuenti dovranno comunque concorrere al recupero dell’eventuale differenza tra l’imposta che scaturisce dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate (o confermate) dal Comune per il 2013 e quella che risulta dall’applicazione dei parametri fissati dalle norme statali.

A loro carico resta il 40 per cento dell’importo, da versare entro il 16 gennaio 2014 (termine prorogato al 24 gennaio 2014). 
 

“Mini IMU”.

Il decreto legge n. 133/2013 che qui commentiamo prevede infatti che l’Imposta, seppure appunto in parte, sia dovuta nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile abbia previsto un aumento dell'aliquota base, fissando il pagamento nel termine massimo del 16 gennaio 2014 

(termine prorogato al 24 gennaio 2014). 




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5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 é versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014 

(termine prorogato al 24 gennaio 2014). 


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Ed i comuni che hanno deliberato l’innalzamento (fra essi molte grandi città, ove perciò vive la maggioranza dei cittadini del Paese) sono numerosi.

Si profila, tuttavia, l’ipotesi di un rimborso per i contribuenti tenuti a versare, entro il 16 gennaio del prossimo anno, la copertura del 40 per cento dell'extragettito previsto. L’Esecutivo è infatti al lavoro per reperire le necessarie risorse utili a far fronte a quei rimborsi. Il passaggio alla Camera dei deputati della Legge di Stabilità potrebbe offrire l'occasione per reperire quelle stesse risorse. Si vedrà.

Una novità presente nel testo del provvedimento n. 133/2013, è data dalla previsione che é fissato al 9 dicembre prossimo il termine ultimo entro cui i comuni che non hanno ancora provveduto, dovranno pubblicare le delibere nelle quali vengono fissate le aliquote IMU. E’ una novità poiché nelle bozze dei giorni immediatamente precedenti la pubblicazione ufficiale del decreto legge, il termine era ancora fissato al 5 dicembre.

Resta, invece, al 16 dicembre 2013 la scadenza del saldo per gli immobili diversi dall'abitazione principale. I possessori di beni immobili che costituiscono l'abitazione principale sono, quindi, chiamati alla cassa ed i professionisti che li assistono costretti al pesante carico degli adempimenti a seguito dei relativi calcoli, che non è ancora possibile effettuare in quanto i Comuni delibereranno nuove aliquote fino al 9 dicembre prossimo. Come accennato più sopra, la copertura finanziaria per l’abolizione della seconda rata dell’IMU è “affidata” in via principale agli operatori del settore finanziario e assicurativo nei cui riguardi l’aliquota Ires per il 2013 viene portata dal 27,5 al 36 per cento, mentre la misura della seconda (o unica) rata dell’acconto per lo stesso anno sale al 128,5 per cento.

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Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comunicato Stampa n. 236 del 30 novembre 2013

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 2013 e che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, avente ad oggetto l’abolizione della seconda rata dell’IMU, ha incrementato al 128,5 per cento l’acconto dell’IRES e, conseguentemente, dell’IRAP dovuto dai soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. A seguito dell’approvazione di tale decreto-legge, è stato firmato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15 del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013. Con il decreto ministeriale è stato disposto l’ulteriore incremento, rispetto alle misure previste dalle disposizioni di legge vigenti, dell’acconto dell’IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo. Pertanto, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative effettuano il versamento dell’acconto dell’IRES nella misura del 130 per cento e tutti gli altri soggetti IRES nella misura del 102,5 per cento. L’incremento delle aliquote vale anche ai fini dell’IRAP. Per il periodo d’imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcolano l’acconto dell’IRES (e, conseguentemente, dell’IRAP) in misura pari al 101,5 per cento.

TERMINI PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRES E IRAP

Si ricorda che nello stesso decreto-legge è stata disposta la proroga del termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRES al 10 dicembre 2013. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, il versamento va effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d’imposta. La proroga dei termini di versamento riguarda esclusivamente i soggetti IRES e ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP.

Roma, 30 novembre 2013

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Alla percentuale di cui sopra, va aggiunto l’ulteriore incremento dell’1,5 per cento, annunciato con comunicato stampa del Mef e decretato, per gli anni 2013 e 2014, verso tutti i soggetti Ires. Pertanto, istituti bancari ed assicurazioni dovranno calcolare l’acconto Ires 2013 (coerentemente, anche Irap) nella misura del 130 per cento.

E’, dunque, spiegato con la necessità del riconteggio lo slittamento al 10 dicembre - ovvero, per i soggetti con esercizio “a cavallo”, fino al decimo giorno del dodicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta - del termine di scadenza della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Il decreto legge n. 133/2013 istituisce, infine, l’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dagli intermediari finanziari (ad esempio, società fiduciarie) sul risparmio amministrato. Questi, entro il 16 dicembre 2013, corrisponderanno un anticipo pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell’anno, potendolo poi scomputare, dall’1 gennaio dell’anno successivo, dai versamenti dell’imposta sostitutiva.

NORME E PRASSI 

Decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013.
Ministero dell’economia e delle finanze – Comunicato stampa n. 236 del 30 novembre 2013.

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