Il rischio elettivo decide la responsabilità dell'infortunio

Pubblicato il 19 ottobre 2009 Una sentenza di Cassazione, la n. 21113 del giorno 2 di questo mese, ha concluso che in caso di infortunio capitato al lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni, per determinare la responsabilità del datore nell’accaduto, occorre venga accertata la presenza del rischio elettivo. Questo rappresenta il limite alla responsabilità del datore di lavoro nella causazione degli infortuni sul lavoro ed è ravvisabile solo in presenza di un comportamento abnorme (arbitrario ed estraneo alle finalità produttive) del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli connessi alla normale attività lavorativa e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Il rischio elettivo si distingue dalla mera colpa, cioè dall’atto volontario, che - pur posto in essere con imprudenza, negligenza e imperizia - è motivato da finalità produttive e non interrompe il nesso fra l’infortunio e l’attività lavorativa.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sistemazioni idraulico-forestali. Rinnovo Ccnl

12/12/2025

Autoliquidazione Inail: basi di calcolo, servizi online e nuove regole operative

12/12/2025

Riscossione contributi Cassa Forense: le Sezioni Unite sulle riforme 2012-2014

12/12/2025

Il contributo unificato da 43 euro per fare causa arriva alla Consulta

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Dogane, adeguamento tracciati delle dichiarazioni di importazione

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy