Il limite dei 15 dipendenti provato dalle deposizioni dei testimoni

Pubblicato il 22 ottobre 2013 Con la sentenza n. 23771, pubblicata il 21 ottobre 2013, la sezione lavoro della Corte di Cassazione stabilisce che il lavoratore ha diritto al reintegro o ad un'indennità sostitutiva ex art. 18 anche qualora il limite dimensionale dei 15 dipendenti si evinca dalla documentazione acquisita e dalle deposizioni dei testimoni.

L'onore di dimostrare di essere sotto il limite di 15 dipendenti, per il principio della vicinanza della prova, spetta al datore di lavoro, il quale – nel caso in esame - non contesta tale aspetto del riparto della prova, ma evidenzia di dover essere ricorso ad una sorta di “probatio diabolica” per produrre una prova negativa che non era in grado di fornire: e cioè dimostrare che alcuni soggetti che non risultavano nel libro matricola non erano veri e propri dipendenti della società.

In realtà il giudizio della Corte sul requisito dimensionale scaturisce non dalla mancata dimostrazione del datore di lavoro dei rapporti autonomi in essere nella società, ma dalle deposizioni acquisite, sufficienti a far sì che il lavoratore in questione riceva 15 mensilità di indennità sostitutiva.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sistemazioni idraulico-forestali. Rinnovo Ccnl

12/12/2025

Riscossione contributi Cassa Forense: le Sezioni Unite sulle riforme 2012-2014

12/12/2025

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Milleproroghe 2026: più tempo per gli incentivi del decreto Coesione

12/12/2025

Il contributo unificato da 43 euro per fare causa arriva alla Consulta

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy