Con sentenza depositata ieri nella causa C-345/06, la Corte di giustizia della Comunità europea ha spiegato che gli elenchi dei prodotti che non possono essere inseriti nel bagaglio a mano, per poter imporre obblighi ai privati in modo effettivo, devono essere pubblicati anche nell'ambito della normativa nazionale. I passeggeri, cioè, devono poter essere messi nelle condizioni di conoscere in anticipo il contenuto di tali elenchi. Il caso esaminato riguardava un cittadino austriaco al quale era stato impedito da parte degli addetti al controllo di sicurezza dell'aeroporto di Vienna di viaggiare con una racchetta da tennis nel bagaglio a mano in base agli allegati del regolamento comunitario 622/2003 di esecuzione del 2320/2002. Non tutti gli allegati, però, erano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee tanto che i consumatori non potevano conoscere in anticipo tutti i prodotti vietati.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".