Il decesso del coobbligato solidale estingue l’obbligazione del responsabile principale?

Pubblicato il 13 dicembre 2013

La DTL, all’esito di procedimento ispettivo, adotta ordinanza ingiunzione sia nei confronti dell’amministratore delegato Tizio quale autore materiale del fatto, sia nei confronti di Gamma S.r.l. e di Caio in qualità di obbligati solidali. L’ordinanza emessa nei confronti degli obbligati solidali viene giustificata per omesso esercizio dei poteri di vigilanza sull’operato illecito di Tizio. Successivamente alla notifica degli atti sanzionatori Caio decede. Come incide tale evento sull’obbligazione di Tizio e di Gamma S.r.l.?



Premessa

La responsabile solidale prevista dall’art. 6 della L. n. 689/81 assolve una funzione di garanzia, poiché consente al creditore di chiedere il pagamento del credito oggetto della sanzione indifferentemente al responsabile principale ovvero all’obbligato solidale. La natura accessoria e dipendente dell’obbligazione spiega perché il pagamento dell’obbligazione pecuniaria da parte di uno degli obbligati ovvero il decesso dell’autore del fatto determinano l’estinzione dell’obbligazione a carico del o dei condebitori solidali. Ciò tuttavia non toglie che tale legame sia sempre e necessariamente interdipendente. Per rispondere all’interrogativo occorre ripercorrere brevemente alcuni concetti già affrontati, ma che valgono come premessa per fornire la soluzione al caso che occupa.

Fondamenti della responsabilità solidale

La norma relativa alla responsabilità solidale in materia di società è contenuta nell’art. 6, comma 2, della L. n. 689/81 e ha valore di principio generale con riguardo alle sanzioni amministrative, dettando una disciplina analoga a quanto previsto dall’artt. 2392 e ss..

Secondo il generale sistema civilistico, infatti, tutti gli amministratori sono tenuti a vigilare sull’andamento della gestione, e, in consonanza, l’art. 6, L. 689 cit. prevede la responsabilità solidale di chi viola tale dovere di vigilanza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta del criterio della culpa in eligendo o in vigilando, affermato, sia pur in maniera non del tutto chiara, dalla SS.UU. con sentenza n. 20933 del 30/09/2009.

In tale sistema, la sanzione viene irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto, mentre la responsabilità solidale viene ascritta agli altri eventuali amministratori nonché alla società. Questi ultimi potranno proporre opposizione se e in quanto l’ordinanza-ingiunzione sia stata effettivamente emessa anche nei loro confronti. In altre parole, la persona fisica o giuridica o l’ente privo di personalità giuridica possono essere destinatari di una sanzione amministrativa, in quanto tale responsabilità solidale risulti dall’ordinanza-ingiunzione con cui viene applicata la sanzione. Ciò non presuppone che ai fini della legittimità dell’ordinanza l’autore materiale dell’infrazione debba essere identificato nell’atto giacché tale circostanza non smentisce il rapporto di accessorietà che intercorre tra obbligazione solidale e obbligazione principale le cui posizioni restano comunque autonome.

L’autonomia della responsabilità principale rispetto a quella solidale

Tale autonomia si desume chiaramente dall’art. 14 della L. n. 689 cit., la quale, dopo avere posto il principio per cui la violazione deve essere contestata immediatamente o notificata sia al trasgressore che all’obbligato solidale, prevede, nell’ultimo comma, che l’omissione di tale attività comporta l’estinzione dell’obbligazione a favore del solo soggetto nei cui confronti l’omissione stessa si è verificata, onde tale estinzione non impedisce l’assoggettamento a sanzione dell’altro obbligato (che abbia ricevuto la tempestiva contestazione). Non vi è quindi un legame necessario tra le due obbligazioni.

Da quanto precede segue che, per un verso, il vincolo di solidarietà assume rilevanza solo quando l’Ente che accampa il credito e che ha adottato l’ordinanza-ingiunzione se ne avvalga in concretoe, per altro verso, che, trattandosi di autonoma posizione accessoria, l’eventuale opposizione all’ordinanza promossa dall’obbligato in solido non può giovare al condebitore principale. In tal senso pertanto se l’autore del fatto rimane inerte e non propone opposizione avverso l’ordinanza notificata … imputet sibi (imputabile solo a se stesso)! A causa dell’inerzia non potrà avvalersi dell’eventuale impugnativa vittoriosa esperita dall’obbligato solidale. Tale assunto pone le premesse per stabilire la sorte dell’obbligazione nel caso in cui l’obbligato solidale venga a mancare successivamente alla notifica dell’ordinanza ingiunzione.

L’obbligazione solidale come deroga alla regola di cui all’art. 1298 c.c.

Come ampiamente illustrato nel Caso pratico de “L'Ispezione del lavoro”, del 15 novembre 2013, “Il decesso del trasgressore estingue l'obbligazione del responsabile in solido”, il decesso del responsabile principale comporta l’estinzione della sanzione anche nei confronti dell’obbligato solidale, sia esso una persona giuridica, un’associazione, ovvero una persona fisica. Ma a medesima conclusione non può giungersi per l’ipotesi inversa.

Invero nel regime ordinario la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista nel solo interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di questi, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori. Ciò significa che a norma dell’art. 1298 c.c. vige la presunzione di uguaglianza delle quote tra i condebitori. La solidarietà, pertanto, non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo ovvero, in mancanza, in parti uguali, salvo che, dispone la norma, tale obbligazione sia stata nell’interesse esclusivo di alcuni debitori. Ebbene la solidarietà prevista dall’art 6 della L. n. 689 cit. è stata recentemente qualificata dalla Suprema Corte come “obbligazione solidale prevista nell’interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati”, e cioè dell’autore della violazione, per cui essa, a norma dell’art. 1298 c.c., non si ripartisce nei rapporti interni tra i vari obbligati, ma resterebbe sempre a carico di debitore principale.

I principi e le disposizioni sulle obbligazioni solidali prevedono che quando il vincolo sia previsto nell’interesse di uno dei condebitori, che assume la qualifica di debitore principale, l’estinzione dell’obbligazione di quest’ultimo si estenda al debitore secondario, ma non viceversa. Il rapporto di accessorietà e dipendenza della posizione del secondo, rispetto al primo (autore materiale e principale della violazione) comporta che l’eventuale estinzione dell’obbligazione accessoria, avvenuta per fattispecie diversa dal pagamento, non possa giovare all’obbligato principale, il cui debito rimarrebbe intatto.

Il caso concreto

Nel caso di specie la DTL, all’esito di procedimento ispettivo, ha adottato ordinanza-ingiunzione sia nei confronti dell’amministratore delegato Tizio, quale autore materiale del fatto, sia nei confronti di Gamma S.r.l. e di Caio in qualità di obbligati solidali. L’ordinanza emessa nei confronti degli obbligati solidali viene giustificata per omesso esercizio dei poteri di vigilanza sull’operato illecito di Tizio. Successivamente alla notifica degli atti sanzionatori Caio decede. Tale circostanza tuttavia non può sortire effetto alcuno nei confronti di Tizio e di Gamma S.r.l. le cui posizioni sono autonome rispetto all’obbligazione di garanzia ascritta in capo a Caio. Pertanto se è vero che la morte dell’autore del fatto determina l’estinzione del rapporto obbligatorio complessivamente inteso, non è vero il contrario laddove l’evento morte colpisca il coobbligato solidale. In quest’ultima ipotesi il trasgressore dovrà pur sempre far fronte alle prestazioni sancite nell’ordinanza a costui notificata.

NOTE

i Cfr. per spunti critici, il Caso pratico de “L’Ispezione del Lavoro”, del 14 settembre 2012, “L’agire illecito dell’amministratore delegato si ripercuote sugli altri componenti del C.d.A.?” Conforme alle SS.UU. anche T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 17/01/2012, n. 516; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 31/03/2011, n. 305.

ii Così Cass. 23.4.1991, n. 4405.

iii Cfr. ex multis Cass. Civ., sez. lav., 04.02.98., n. 1144.

iv Cass. Civ., sez. Lav., 10.03.11, n. 5717.

v Cass. Civ., sez. lav., 21.01.08.

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