Fallimento, credito prededucibile se la prestazione inerisce alla gestione fallimentare
Pubblicato il 31 gennaio 2015
Con la sentenza n.
1765 del 30 gennaio 2015, la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, ha stabilito che
è prededucibile, e non semplicemente privilegiato, il credito maturato dal professionista incaricato dal debitore della redazione del concordato preventivo nel caso di successiva dichiarazione di fallimento.
Ciò
anche se non è stata dimostrata l’utilità della prestazione per la massa dei creditori.
Dunque,
la Cassazione non permette un’interpretazione restrittiva dell’art. 111 della legge fallimentare, nella previsione che i crediti sorti a seguito delle attività rese in favore del fallimento, per la redazione del concordato e la relativa assistenza, rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione.
Sono considerati debiti prededucibili, infatti, quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.