Elettricità dai campi con “prevalenza”

Pubblicato il 07 luglio 2009 Con la circolare n. 32/E del 6 luglio 2009, l’agenzia delle Entrate specifica, ai sensi dell’articolo 1, comma 423, della legge Finanziaria 2006, che la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili e fotovoltaiche oltre che di carburanti e prodotti chimici ottenuti da vegetali derivanti prevalentemente dal fondo, da parte delle imprese agricole costituiscono “attività connesse” in base all’articolo 2135 del Codice civile e, dunque, si considerano produttive di reddito agrario. Di conseguenza, si è ampliata la platea dei soggetti destinatari del regime fiscale previsto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ricomprendendo in essi sia le persone fisiche che le società semplici. Parte centrale della circolare è, quindi, destinata a specificare la determinazione del reddito agrario e le attività che possono generare tale tipo di entrata. Nel precisare i vincoli necessari per favorire le produzioni di energia dai terreni coltivati, l’Agenzia ricorda che la “prevalenza” dei prodotti propri rispetto all’ammontare complessivo dei beni impiegati va misurata in termini quantitativi se i prodotti acquistati sono di natura identica; se non è possibile fare un raffronto, si deve verificare il costo dei beni acquistati da terzi con il valore normale dei beni prodotti in azienda. Nel caso in cui i beni prodotti non sono suscettibili di valutazione, la “prevalenza” si dimostra confrontando l’energia prodotta con beni propri con quella ottenuta con beni acquistati. Nel caso di fonte fotovoltaica per la quale non si può usare il principio della “prevalenza”, la circolare n. 32/E ricorda che ci deve, comunque, essere una correlazione tra produzione di energia e conduzione del fondo agricolo. In tal caso, si fissano dei parametri che sono correlati con la potenza nominale dell’impianto installato, che viene confrontata con alcuni fattori relativi all’attività agricola svolta. Inoltre, viene individuata una franchigia pari a 200Kw al di sotto della quale l’energia prodotta da un’impresa agricola rientra nel reddito agrario.
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